Art. 61
Contrasto
In vigore dal 13 set 2023
Contrasto
Fatti salvi gli articoli da 89 a 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e fatto salvo, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro responsabile dell’azienda di allevamento del tonno rosso adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente al diritto nazionale, questa non rispetta gli articoli da 46 a 56 del presente regolamento. A seconda della gravità dell’infrazione e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, tali misure possono comprendere, in particolare, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione, sanzioni pecuniarie o entrambe. Gli Stati membri comunicano qualsiasi sospensione o revoca di un’autorizzazione alla Commissione, che la notifica al segretariato dell’ICCAT affinché modifichi di conseguenza il «registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2053:oj#art-61