Art. 6

Condizioni inerenti alle misure di gestione della pesca

In vigore dal 13 set 2023
Condizioni inerenti alle misure di gestione della pesca 1.   Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le misure adottate dagli Stati membri includono la fissazione di contingenti individuali per le loro navi da cattura di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri incluse nell’elenco dei pescherecci autorizzati di cui all’. 2.   Ciascuno Stato membro ordina alle navi da cattura di dirigersi immediatamente verso un porto da esso designato quando ritiene esaurito il contingente individuale della nave, conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3.   È vietato il noleggio di navi per la pesca del tonno rosso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2053:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo