Art. 51

Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all’ingabbiamento

In vigore dal 13 set 2023
Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all’ingabbiamento 1.   Per stimare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso, lo Stato membro provvede affinché il 100 % di tutte le operazioni di ingabbiamento rientri in un programma basato sull’uso di sistemi di fotocamere stereoscopiche o di metodi alternativi che garantiscano lo stesso grado di precisione e accuratezza. 2.   Tale programma è condotto conformemente alle procedure di cui all’allegato XI. È possibile usare metodi alternativi solo se approvati dall’ICCAT nel corso della sua riunione annuale. 3.   Lo Stato membro responsabile dell’azienda comunica i risultati del programma allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura e all’entità che gestisce il programma di osservazione regionale per conto dell’ICCAT. 4.   Qualora, per un’unica operazione di cattura, i risultati del programma indichino un numero di esemplari di tonno rosso ingabbiati che si discosta di oltre il 10 % dai quantitativi catturati e/o trasferiti che sono stati dichiarati, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara avvia un’indagine per stabilire con precisione il peso delle catture da detrarre dal contingente nazionale di tonno rosso, a norma del paragrafo 9. 5.   Quando lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara avvia un’indagine, lo Stato membro responsabile dell’azienda collabora pienamente e fornisce allo Stato membro o alla PCC che svolge le indagini tutte le informazioni complementari richieste, compresi i risultati dell’analisi delle riprese video in questione, e ne informa immediatamente la Commissione. 6.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese quelle le cui navi sono state coinvolte nel trasporto del pescato, cooperano attivamente, anche mediante lo scambio di tutte le informazioni e di tutta la documentazione a loro disposizione. 7.   L’autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara conclude l’indagine entro un mese dalla comunicazione dei risultati dell’ingabbiamento da parte dell’autorità competente dello Stato membro responsabile dell’azienda. 8.   Una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso catturati che sono stati dichiarati dalla nave o dalla tonnara in questione e il numero stabilito dall’autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara a seguito dell’indagine costituisce una potenziale violazione da parte della nave o della tonnara in questione. 9.   Qualora un’indagine evidenzi la mancanza di esemplari di tonno rosso, il peso del pescato mancante è detratto dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara, a seconda dei casi, applicando il peso medio individuale all’ingabbiamento comunicato dall’autorità competente dello Stato membro responsabile dell’azienda al numero di esemplari di tonno rosso presenti nella cattura stabilito dall’autorità competente dello Stato membro responsabile del peschereccio o della tonnara a seguito della sua analisi delle riprese video del primo trasferimento nel quadro dell’indagine. 10.   In deroga al paragrafo 9, previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro o della PCC responsabile del peschereccio coinvolto nel trasporto del pescato verso l’azienda di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara e la Commissione possono decidere di non detrarre dal contingente nazionale il pescato che, nel corso dell’indagine, è stato dichiarato perso, qualora le perdite siano state debitamente documentate come casi di forza maggiore dall’operatore, le informazioni pertinenti siano state comunicate all’autorità competente dello Stato membro responsabile dell’operatore e alla Commissione immediatamente dopo l’evento e le perdite non abbiano provocato casi di mortalità noti. 11.   Lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio, secondo le procedure di cui all’allegato XII, per i quantitativi ingabbiati eccedenti rispetto a quelli catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, nel caso in cui: a) l’indagine di cui al paragrafo 4 non risulti conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati del programma per un’unica operazione di ingabbiamento o, se si tratta di un’operazione di pesca congiunta, per tutte le operazioni di ingabbiamento; o b) il risultato dell’indagine indichi che il numero e/o il peso medio degli esemplari di tonno rosso sono superiori a quelli degli esemplari catturati e trasferiti che sono stati dichiarati. Il rilascio del quantitativo eccedente è effettuato alla presenza delle autorità di controllo. 12.   I risultati del programma sono utilizzati per decidere se il rilascio è necessario, nel qual caso le dichiarazioni di ingabbiamento e le sezioni del BCD corrispondenti sono compilate di conseguenza. Quando è emesso un ordine di rilascio, l’operatore dell’azienda richiede la presenza di un’autorità nazionale di controllo e di un osservatore regionale dell’ICCAT per monitorare il rilascio. 13.   Lo Stato membro presenta alla Commissione i risultati del programma entro il 1o settembre di ogni anno. In caso di forza maggiore durante l’ingabbiamento, lo Stato membro presenta tali risultati prima del 12 settembre di ogni anno. La Commissione inoltra queste informazioni all’SCRS entro il 15 settembre di ogni anno a fini di valutazione. 14.   Il trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da allevamento a un’altra gabbia da allevamento non è effettuato senza l’autorizzazione e senza la presenza delle autorità di controllo dello Stato membro o della PCC responsabile dell’azienda. Ogni trasferimento è registrato per controllare il numero degli esemplari. Le autorità di controllo nazionali monitorano tali trasferimenti e garantiscono che ogni trasferimento all’interno della stessa azienda sia registrato nel sistema eBCD.
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Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all’ingabbiamento (Art. 51 Regolamento (UE) 2023/2053) — Testo vigente | Portale Normativo