Art. 47
Documentazione riguardante le catture di tonno rosso
In vigore dal 13 set 2023
Documentazione riguardante le catture di tonno rosso
1. È vietato allo Stato membro responsabile dell’azienda l’ingabbiamento di tonno rosso non accompagnato dai documenti richiesti dall’ICCAT nel quadro del programma di documentazione delle catture previsto dal regolamento (UE) n. 640/2010. Tali documenti devono essere precisi e completi e devono essere convalidati dallo Stato membro o dalla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara.
2. Gli Stati membri non immettono tonno rosso in un allevamento non autorizzato dallo Stato membro o dalla PCC o non iscritto nel registro ICCAT degli impianti di allevamento.
3. Gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché le catture di tonno rosso siano introdotte in gabbie o serie di gabbie separate e siano suddivise in base allo Stato membro di bandiera o alla PCC di origine. In deroga a quanto precede, se il tonno rosso è catturato nell’ambito di un’operazione di pesca congiunta tra diversi Stati membri, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché il tonno rosso sia introdotto in gabbie o serie di gabbie separate e sia suddiviso in base alle operazioni di pesca congiunte e all’anno di cattura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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