Art. 43

Videosorveglianza

In vigore dal 13 set 2023
Videosorveglianza 1.   Il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l’operatore dell’azienda o della tonnara provvede affinché il trasferimento sia monitorato mediante una videocamera posta nell’acqua, così da verificare il numero degli esemplari trasferiti. La videoregistrazione è effettuata conformemente alle norme e procedure minime di cui all’allegato X. 2.   Qualora l’SCRS chieda alla Commissione di fornire copie delle videoregistrazioni, lo Stato membro fornisce tali copie alla Commissione, che le inoltra all’SCRS.
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