Art. 41
Diniego di un’autorizzazione al trasferimento e ordine di rilascio del tonno rosso
In vigore dal 13 set 2023
Diniego di un’autorizzazione al trasferimento e ordine di rilascio del tonno rosso
1. Lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica preventiva di trasferimento a norma dell’, paragrafo 1, nega l’autorizzazione al trasferimento qualora, ricevuta la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che:
a)
la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è stata dichiarata la cattura del pesce non disponesse di un contingente sufficiente;
b)
il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara o non ne sia stato autorizzato l’ingabbiamento;
c)
la nave da cattura che ha dichiarato le catture non disponesse di un’autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell’; oppure
d)
il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT degli altri pescherecci di cui all’ o non sia dotato di un sistema VMS o di un dispositivo equivalente di monitoraggio pienamente funzionante.
2. Se lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica di trasferimento a norma dell’, paragrafo 1, nega il trasferimento, impartisce immediatamente al comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o all’operatore della tonnara o dell’azienda, a seconda dei casi, un ordine di rilascio in cui lo informa che il trasferimento non è autorizzato e ordina il rilascio del pescato in mare conformemente all’allegato XII.
3. In caso di guasto tecnico del sistema VMS durante il trasporto verso l’azienda, il rimorchiatore è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un VMS pienamente funzionante oppure su di esso è installato o utilizzato un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore dopo il verificarsi del guasto tecnico. Il termine di 72 ore può essere eccezionalmente prolungato in caso di forza maggiore o di problemi operativi legittimi. Il guasto tecnico è comunicato immediatamente alla Commissione, che ne informa il segretariato dell’ICCAT. Dal momento della rilevazione del guasto tecnico fino alla risoluzione del problema, il comandante o il rappresentante del comandante comunica ogni quattro ore alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio con mezzi di telecomunicazione adeguati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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