Art. 29
Informazioni relative alle attività di pesca
In vigore dal 13 set 2023
Informazioni relative alle attività di pesca
1. Entro il 15 luglio di ogni anno, ogni Stato membro presenta alla Commissione informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel corso dell’anno precedente. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni comprendono:
a)
il nome e il numero ICCAT di ciascuna nave da cattura;
b)
il periodo dell’autorizzazione o delle autorizzazioni per ciascuna nave da cattura;
c)
le catture totali di ciascuna nave da cattura, anche in caso di catture nulle, nell’intero periodo di validità dell’autorizzazione o delle autorizzazioni;
d)
il numero totale di giorni di pesca in cui ciascuna nave da cattura ha operato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nell’intero periodo di validità dell’autorizzazione o delle autorizzazioni; e
e)
le catture totali effettuate al di fuori del rispettivo periodo di autorizzazione (catture accessorie).
2. Per i pescherecci battenti la propria bandiera che, pur non essendo autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, hanno pescato tonno rosso come cattura accessoria, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
il nome e il numero ICCAT o il numero nazionale di immatricolazione del peschereccio, se questo non è registrato presso l’ICCAT; e
b)
le catture totali di tonno rosso.
3. Lo Stato membro comunica alla Commissione eventuali informazioni sui pescherecci non contemplati ai paragrafi 1 e 2, ma che è accertato o si presume che abbiano catturato tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT non appena disponibili.
Storico versioni
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