Art. 25
Cattura, marcatura e rilascio
In vigore dal 13 set 2023
Cattura, marcatura e rilascio
1. In deroga all’, paragrafo 1, gli Stati membri che autorizzano la «pesca con rilascio in mare» nell’Atlantico nordorientale esclusivamente da parte di imbarcazioni dedite alla pesca sportiva possono consentire a un numero limitato di imbarcazioni dedite alla pesca sportiva di catturare tonno rosso a scopo di cattura, marcatura e rilascio, senza dover loro assegnare un contingente specifico. Tali imbarcazioni operano nell’ambito di un progetto scientifico di un istituto di ricerca incluso in un programma di ricerca scientifica. I risultati del progetto sono comunicati alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
2. Non si considerano imbarcazioni che svolgono attività di «cattura, marcatura e rilascio» di cui al paragrafo 1 quelle che conducono attività di ricerca scientifica nell’ambito del programma di ricerca dell’ICCAT sul tonno rosso.
3. Gli Stati membri che autorizzano attività di «cattura, marcatura e rilascio»:
a)
presentano una descrizione di tali attività e delle misure ad esse applicabili quale parte integrante dei loro piani di pesca e di ispezione di cui agli ;
b)
monitorano attentamente le attività delle imbarcazioni interessate per far sì che esse rispettino il presente regolamento;
c)
fanno in modo che le operazioni di marcatura e rilascio siano eseguite da personale appositamente formato, così da garantire un elevato tasso di sopravvivenza degli esemplari; e
d)
presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sulle attività scientifiche effettuate. La Commissione inoltra la relazione al segretariato dell’ICCAT 60 giorni prima della riunione dell’SCRS dell’anno successivo.
4. Gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante le attività di «cattura, marcatura e rilascio» sono dichiarati e detratti dal contingente dello Stato membro di bandiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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