Art. 24

Condizioni specifiche per la pesca ricreativa

In vigore dal 13 set 2023
Condizioni specifiche per la pesca ricreativa 1.   Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso assegnato alla pesca ricreativa regolamenta la pesca ricreativa rilasciando alle imbarcazioni autorizzazioni per l’esercizio di questo tipo di pesca. Su richiesta dell’ICCAT, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione l’elenco delle imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa alle quali è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca per la cattura di tonno rosso. La Commissione inoltra tale elenco all’ICCAT. L’elenco contiene le informazioni seguenti per ciascuna imbarcazione: a) nome dell’imbarcazione; b) numero di immatricolazione; c) numero di registrazione ICCAT (se del caso); d) eventuale nome precedente; e e) nome e indirizzo dell’armatore/degli armatori e dell’operatore/degli operatori, 2.   Nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno per imbarcazione. 3.   È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito di attività di pesca ricreativa. 4.   Ogni Stato membro registra i dati di cattura comprensivi del peso e, ove possibile, della lunghezza di ciascun esemplare di tonno rosso catturato nell’ambito della pesca ricreativa e comunica alla Commissione i dati dell’anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT. 5.   Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire, nella maggior misura possibile, il rilascio di tonno rosso, in particolare del novellame, catturato vivo nell’ambito della pesca ricreativa. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati devono essere interi, senza branchie e/o eviscerati.
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