Art. 23

Contingente specifico per la pesca ricreativa

In vigore dal 13 set 2023
Contingente specifico per la pesca ricreativa 1.   Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso regolamentano la pesca ricreativa assegnando un contingente specifico per l’esercizio di questo tipo di pesca. Nell’assegnazione si tiene conto di eventuali esemplari morti di tonno rosso, anche nell’ambito della pesca con rilascio in mare. Al momento della presentazione dei loro piani di pesca, gli Stati membri comunicano alla Commissione il contingente assegnato alla pesca ricreativa. 2.   Le catture di tonno rosso morto sono comunicate e imputate al contingente dello Stato membro.
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