Art. 21
Catture accessorie
In vigore dal 13 set 2023
Catture accessorie
1. Ogni Stato membro prevede catture accessorie di tonno rosso all’interno del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della presentazione del proprio piano di pesca.
2. Il piano di pesca annuale di cui all’ definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 % delle catture totali presenti a bordo al termine di ciascuna bordata di pesca, e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie rispetto al totale delle catture presenti a bordo. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente ai tonnidi e alle specie affini gestiti dall’ICCAT. Il livello delle catture accessorie autorizzate per la flotta dedita alla pesca costiera su piccola scala può essere calcolato su base annuale.
3. Tutte le catture accessorie di tonno rosso morto detenute a bordo o rigettate in mare sono detratte dal contingente dello Stato membro di bandiera, nonché registrate e dichiarate alla Commissione conformemente agli .
4. Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico per le catture accessorie di tonno rosso dell’Unione stabilito in conformità dell’, paragrafo 3, TFUE e dell’ del regolamento (UE) n. 1380/2013.
5. Qualora il contingente totale assegnato a uno Stato membro risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la sua bandiera e lo Stato membro in questione adotta le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. Qualora il contingente specifico dell’Unione di catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità dell’, paragrafo 3, TFUE e dell’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la bandiera di Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso e tali Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. In tali casi sono vietate la trasformazione e la commercializzazione di tonno rosso morto e sono registrate tutte le catture. Gli Stati membri comunicano ogni anno le informazioni relative a tali quantitativi di catture accessorie di tonno rosso morto alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell’ICCAT.
6. I pescherecci che non praticano la pesca attiva di tonno rosso separano chiaramente qualsiasi quantitativo di tonno rosso detenuto a bordo dalle altre specie, onde consentire alle autorità di controllo di monitorare il rispetto del presente articolo. Tali catture accessorie possono essere commercializzate se corredate dell’eBCD.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2053:oj#art-21