Art. 20
Catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione
In vigore dal 13 set 2023
Catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione
1. In deroga all’, paragrafo 1, tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono autorizzate ad effettuare un massimo del 5 % in numero di catture accidentali di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o, in alternativa, di lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.
2. La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 1 è calcolata rispetto alle catture totali di tonno rosso presenti a bordo del peschereccio o nella tonnara, in qualsiasi momento successivo a ogni operazione di pesca.
3. Le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara.
4. Alle catture accidentali di tonno rosso di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione si applicano gli .
Storico versioni
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