Art. 19

Taglia minima di riferimento per la conservazione

In vigore dal 13 set 2023
Taglia minima di riferimento per la conservazione 1.   È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso di peso inferiore a 30 kg o di lunghezza alla forca inferiore a 115 cm, anche se pescati come catture accessorie o nell’ambito della pesca ricreativa. 2.   In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti: a) tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate; b) tonno rosso catturato nel Mediterraneo, nell’ambito della pesca costiera su piccola scala di pesce fresco, da tonniere con lenze e canne, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano; e c) tonno rosso catturato nel Mare Adriatico da pescherecci battenti bandiera croata a fini di allevamento. 3.   Le condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui al paragrafo 2 sono definite nell’allegato I. 4.   Gli Stati membri rilasciano un’autorizzazione di pesca ai pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato I. I pescherecci interessati sono indicati nell’elenco delle navi da cattura di cui all’. 5.   I pesci di taglie inferiori a quelle minime di riferimento per la conservazione di cui al presente articolo che sono rigettati in mare morti vengono imputati al contingente dello Stato membro interessato.
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