Art. 14
Piani di ispezione annuali
In vigore dal 13 set 2023
Piani di ispezione annuali
Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di ispezione annuale al fine di garantire la conformità al presente regolamento. Ogni Stato membro presenta il proprio piano alla Commissione. Ogni Stato membro elabora il proprio piano conformemente:
a)
agli obiettivi, alle priorità e alle procedure, nonché ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e di ispezione per il tonno rosso elaborato a norma dell’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
b)
al programma nazionale di controllo per il tonno rosso elaborato ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
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