Art. 13

Piani di gestione annuali della capacità di pesca

In vigore dal 13 set 2023
Piani di gestione annuali della capacità di pesca Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero delle navi da cattura e delle tonnare in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura e alle tonnare nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell’atto dell’Unione applicabile relativo all’assegnazione delle possibilità di pesca. L’adeguamento della capacità di pesca dell’Unione per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.
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Piani di gestione annuali della capacità di pesca (Art. 13 Regolamento (UE) 2023/2053) — Testo vigente | Portale Normativo