Art. 11

Piani di pesca annuali

In vigore dal 13 set 2023
Piani di pesca annuali 1.   Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di pesca annuale. Il piano comprende almeno le seguenti informazioni per le navi da cattura e le tonnare: a) i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi, compresi i contingenti riguardanti le catture accessorie; b) se del caso, il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti; c) le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali; d) i periodi delle campagne di pesca per ciascuna categoria di attrezzi; e) informazioni sui porti designati; f) le norme riguardanti le catture accessorie; e g) il numero delle navi da cattura, diverse da quelle operanti con reti da traino, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 2.   Gli Stati membri che hanno pescherecci che praticano la pesca costiera su piccola scala autorizzati a catturare tonno rosso assegnano un contingente settoriale specifico a tali pescherecci e includono tale assegnazione nei loro piani di pesca. Essi includono inoltre nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione misure supplementari per monitorare attentamente l’utilizzo del contingente da parte di tale flotta. Gli Stati membri possono autorizzare un numero diverso di pescherecci a sfruttare appieno le loro possibilità di pesca, utilizzando i parametri di cui al paragrafo 1. 3.   Il Portogallo e la Spagna possono assegnare contingenti settoriali a tonniere con lenze e canne operanti nelle acque dell’Unione degli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie. Tali contingenti settoriali sono inclusi nei loro piani di pesca annuali e le misure supplementari per monitorare l’utilizzo di tali contingenti sono chiaramente indicate nei loro piani annuali di monitoraggio, controllo e ispezione. 4.   Nel caso in cui uno Stato membro assegni contingenti settoriali conformemente al paragrafo 2 o 3, non si applica il requisito minimo delle 5 tonnellate definito relativamente al contingente nell’atto dell’Unione applicabile riguardante l’assegnazione delle possibilità di pesca. 5.   Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione eventuali modifiche del piano di pesca annuale almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività di pesca alla quale si riferisce la modifica. La Commissione inoltra la modifica al segretariato dell’ICCAT almeno un giorno lavorativo prima dell’inizio dell’attività di pesca alla quale si riferisce la modifica.
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