Art. 7

Principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione

In vigore dal 13 set 2023
Principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione 1.   Conformemente agli le società, per ciascuna delle loro navi, monitorano e comunicano i dati pertinenti in un periodo di riferimento. Esse eseguono tale monitoraggio e comunicazione all'interno di tutti i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e per ogni tratta di cui all', paragrafo 1. 2.   Il monitoraggio e la comunicazione sono esaustivi e riguardano l'energia usata a bordo dalle navi in qualsiasi momento, sia in mare che all'ormeggio. Le società applicano misure idonee a prevenire lacune nei dati nel corso del periodo di riferimento. 3.   Il monitoraggio e la comunicazione sono coerenti e paragonabili nel tempo. A tal fine le società utilizzano le stesse metodologie di monitoraggio e le stesse serie di dati, fatte salve le modifiche valutate dal verificatore. Le società forniscono ragionevoli garanzie circa l'integrità dei dati che devono essere monitorati e comunicati. 4.   Le società ottengono, analizzano e conservano per almeno cinque anni tutti i dati e la documentazione di monitoraggio, comprese le ipotesi, i riferimenti, i fattori di emissione, le bolle di consegna (Bunker Delivery Note - BDN) integrate in conformità dell'allegato I, i dati di attività e qualsiasi altra informazione necessaria a verificare la conformità al presente regolamento, in modo trasparente e accurato, in formato cartaceo o elettronico, affinché il verificatore possa determinare l'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo dalle navi. 5.   Nell'intraprendere le attività di monitoraggio e la comunicazione di cui agli del presente regolamento, si utilizzano, ove opportuno, le informazioni e i dati raccolti ai fini del regolamento (UE) 2015/757.
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