Art. 5

Utilizzo di combustibili rinnovabili di origine non biologica

In vigore dal 13 set 2023
Utilizzo di combustibili rinnovabili di origine non biologica 1.   Per il calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave, dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2033 può essere utilizzato un moltiplicatore pari a 2 al fine di ricompensare la nave per l'utilizzo di combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO). La metodologia di tale calcolo è riportata nell'allegato I. 2.   La Commissione monitora, calcola e pubblica annualmente, sulla base dei dati registrati nella banca dati FuelEU di cui all', e al più tardi 18 mesi dopo la fine di ciascun periodo di riferimento, la quota di RFNBO dell'energia annua usata a bordo dalle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. 3.   Se la quota di RFNBO di cui al paragrafo 2 è inferiore all'1 % per il periodo di riferimento 2031, a decorrere dal 1o gennaio 2034 a tali combustibili si applica un sotto-obiettivo del 2 % nell'energia annua usata a bordo da una nave, fatto salvo il paragrafo 5. 4.   Il paragrafo 3 non si applica se i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 2 disponibili prima del 1o gennaio 2033 dimostrano che la quota di cui al paragrafo 2 è superiore al 2 %. 5.   Il sotto-obiettivo di cui al paragrafo 3 non si applica se dalle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 2 e dalla valutazione della Commissione emerge che la capacità di produzione e la disponibilità di RFNBO per il settore marittimo sono insufficienti, che la distribuzione geografica è disomogenea o che il prezzo di tali combustibili è troppo elevato. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i criteri di valutazione di cui al paragrafo 5 e il metodo di calcolo del fattore relativo alla differenza di prezzo tra RFNBO e combustibili fossili di cui alla casella 14 della tabella che figura nell'allegato IV, parte B. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di: a) integrare il paragrafo 5 del presente articolo con elementi aggiuntivi; b) informare in merito alla non applicabilità del sotto-obiettivo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, risultante dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo o dalla valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 8.   Qualora si applichi il sotto-obiettivo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2033, atti di esecuzione per specificare ulteriormente le norme per l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo per quanto riguarda: a) la verifica e il calcolo di cui all'; b) i meccanismi di flessibilità applicabili di cui agli ; c) le sanzioni FuelEU applicabili di cui all' e all'allegato IV. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 9.   Il sotto-obiettivo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se del caso, non si applica a una nave che dimostri che la stessa quota di energia annua usata a bordo è soddisfatta da altri combustibili che consentono una riduzione equivalente di emissioni di gas a effetto serra e che sono certificati a norma dell' del presente regolamento, esclusi i biocarburanti di cui all'allegato IX, parte B, della direttiva (UE) 2018/2001. 10.   Il presente articolo non si applica alla quota di energia annua usata a bordo dalle navi fornita tramite OPS.
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