Art. 24

Obbligo di possedere un documento di conformità FuelEU valido

In vigore dal 13 set 2023
Obbligo di possedere un documento di conformità FuelEU valido 1.   Entro il 30 giugno del periodo di verifica, le navi facenti scalo in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, in arrivo, in sosta o in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, o che hanno effettuato tratte durante il periodo di riferimento corrispondente, sono in possesso di un documento di conformità FuelEU valido. 2.   Il documento di conformità FuelEU rilasciato per la nave interessata a norma dell' costituisce prova della conformità al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1805:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo