Art. 23

Sanzioni FuelEU

In vigore dal 13 set 2023
Sanzioni FuelEU 1.   Prima del 1o maggio del periodo di verifica, sulla base dei calcoli effettuati a norma dell', paragrafo 4, e dopo l'eventuale applicazione degli , il verificatore registra nella banca dati FuelEU i saldi di conformità verificati della nave relativi all'intensità dei gas a effetto serra di cui all', paragrafo 2, e, se del caso, al sotto-obiettivo di RFNBO di cui all', paragrafo 3. Se una nave presenta un disavanzo di conformità relativo al sotto-obiettivo di RFNBO di cui all', paragrafo 3, la sanzione FuelEU è calcolata sulla base della formula specificata nell'allegato IV, parte B. 2.   Lo Stato di riferimento rispetto a una società provvede affinché, per tutte le sue navi che al 1o giugno del periodo di verifica presentino un disavanzo di conformità relativo all'intensità dei gas a effetto serra di cui all', paragrafo 2, o, se del caso, al sotto-obiettivo di RFNBO di cui all', paragrafo 3, previa eventuale convalida da parte della rispettiva autorità competente, la società versi, entro il 30 giugno del periodo di verifica, un importo pari alla sanzione FuelEU derivante dall'applicazione delle formule di cui all'allegato IV, parte B. Se una nave presenta un disavanzo di conformità per due o più periodi di riferimento consecutivi, tale importo è moltiplicato per 1 + (n -1)/10, dove n è il numero di periodi di riferimento consecutivi per i quali la società è oggetto di una sanzione FuelEU per tale nave. 3.   Lo Stato di riferimento rispetto a una società provvede affinché, per tutte le sue navi che si trovino nella situazione di cui all', paragrafo 4, la società versi, entro il 30 giugno del periodo di verifica, un importo pari alla sanzione FuelEU notificata a norma di detto paragrafo. 4.   Prima del 1o maggio del periodo di verifica, se del caso sulla base dei calcoli effettuati conformemente all', paragrafo 4, il verificatore registra nella banca dati FuelEU il numero totale di ore che la nave ha trascorso ormeggiata alla banchina in violazione dei requisiti di cui all'. 5.   Lo Stato di riferimento rispetto a una società provvede affinché, per tutte le sue navi che abbiano effettuato almeno uno scalo in porto non conforme, previa eventuale convalida da parte della sua autorità competente, la società versi, entro il 30 giugno del periodo di verifica, un importo pari alla sanzione FuelEU risultante dalla moltiplicazione di 1,5 EUR per la domanda totale stabilita di energia elettrica della nave all'ormeggio e per il numero totale e, arrotondato per eccesso, di ore trascorse dalla nave all'ormeggio in violazione dei requisiti di cui all'. 6.   Gli Stati membri dispongono del quadro giuridico e amministrativo necessario a livello nazionale per garantire l'adempimento degli obblighi relativi all'imposizione, al pagamento e alla riscossione delle sanzioni FuelEU. 7.   Le azioni di cui al presente articolo e la prova dei pagamenti sono registrate senza ritardo nella banca dati FuelEU dai soggetti che hanno eseguito tali azioni o effettuato tali pagamenti. 8.   La società resta responsabile del pagamento delle sanzioni FuelEU, fatta salva la possibilità per la società di concludere, con gli operatori commerciali della nave, accordi contrattuali che prevedono che gli operatori commerciali siano tenuti a rimborsare alla società il pagamento delle sanzioni FuelEU, quando tali operatori commerciali si assumono la responsabilità finale per l'acquisto del combustibile o l'esercizio della nave. Ai fini del presente paragrafo, per esercizio della nave si intende la determinazione del carico trasportato, della rotta e della velocità della nave. 9.   La società resta responsabile del pagamento delle sanzioni FuelEU, fatta salva la possibilità per la società di concludere, con i fornitori di combustibile, accordi contrattuali che prevedono che i fornitori di combustibile siano tenuti a rimborsare alla società il pagamento delle sanzioni FuelEU. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', al fine di modificare l'allegato IV per adeguare il fattore indicato nella casella 7 e, se del caso, nella casella 14 della tabella di cui alla parte B di tale allegato e utilizzato nella formula di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base dell'evoluzione del costo dell'energia, e per modificare il fattore di moltiplicazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sulla base dell'indicizzazione del costo medio dell'energia elettrica nell'Unione. 11.   Gli Stati membri si adoperano per garantire che l’entrata generata dalle sanzioni FuelEU, o il suo equivalente valore finanziario, sia utilizzata per sostenere la rapida diffusione e l'utilizzo di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo stimolando la produzione di maggiori quantità di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per il settore marittimo, agevolando la costruzione di adeguate strutture di rifornimento o dell'infrastruttura OPS nei porti e sostenendo lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione delle tecnologie più innovative presso le flotte al fine di conseguire riduzioni significative delle emissioni. Entro il 30 giugno 2030 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri pubblicano una relazione sull'utilizzo dell’entrata generata dalle sanzioni FuelEU nel corso dei cinque anni precedenti l'anno di ciascuna relazione, comprese informazioni sui beneficiari e sul livello di spesa relativo agli obiettivi di cui al primo comma.
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