Art. 22

Documento di conformità FuelEU

In vigore dal 13 set 2023
Documento di conformità FuelEU 1.   Entro il 30 giugno del periodo di verifica, il verificatore rilascia un documento di conformità FuelEU per la nave interessata, a condizione che la nave non presenti un disavanzo di conformità in seguito all'applicazione degli , non abbia effettuato scali in porto non conformi e rispetti l'obbligo di cui all'. 2.   Qualora siano dovute sanzioni FuelEU di cui all', paragrafo 2 o 5, l'autorità competente dello Stato di riferimento rilascia, entro il 30 giugno del periodo di verifica, un documento di conformità FuelEU per la nave interessata, a condizione che sia stato pagato un importo pari alle sanzioni FuelEU. 3.   Il documento di conformità FuelEU include le informazioni seguenti: a) l'identità della nave (nome, numero di identificazione IMO e porto di immatricolazione o porto di appartenenza); b) il nome, l'indirizzo e la sede principale di attività dell'armatore; c) l'identità del verificatore; d) la data di rilascio di tale documento, il suo periodo di validità e il periodo di riferimento a cui si riferisce. 4.   Il documento di conformità FuelEU è valido per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla fine del periodo di riferimento o fino a quando è rilasciato un nuovo documento di conformità FuelEU, se quest'ultima data è anteriore. 5.   Il verificatore o, se del caso, l'autorità competente dello Stato di riferimento registra senza ritardo nella banca dati FuelEU il documento di conformità FuelEU rilasciato. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli per il documento di conformità FuelEU, compresi i modelli elettronici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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