Art. 21

Messa in comune (pooling) della conformità

In vigore dal 13 set 2023
Messa in comune (pooling) della conformità 1.   I saldi di conformità relativi all'intensità dei gas a effetto serra di cui all', paragrafo 2, e, se del caso, al sotto-obiettivo di RFNBO di cui all', paragrafo 3, di due o più navi calcolati conformemente all', paragrafo 4, possono essere messi in comune al fine di soddisfare i requisiti stabiliti all' e, se del caso, all', paragrafo 3. Il saldo di conformità di una nave non può essere incluso in più di un pool nello stesso periodo di riferimento. Per l'obiettivo di intensità dei gas a effetto serra e il sotto-obiettivo di RFNBO possono essere utilizzati due pool separati. 2.   La società registra nella banca dati FuelEU l'intenzione di includere il saldo di conformità della nave in un pool, la distribuzione del saldo totale di conformità del pool a ogni singola nave e la scelta del verificatore selezionato per verificare tale distribuzione. 3.   Qualora le navi che partecipano al pool siano controllate da due o più società i dettagli del pool registrati nella banca dati FuelEU, compresa la distribuzione del saldo totale di conformità del pool alle sue navi e la scelta del verificatore selezionato per verificare la distribuzione del saldo totale di conformità del pool a ogni singola nave, sono validati nella banca dati FuelEU da tutte le società interessate all'interno del pool. 4.   Un pool è valido solo se il rispettivo saldo totale di conformità è positivo, se le navi che presentavano un disavanzo di conformità calcolato conformemente all', paragrafo 4, non presentano un disavanzo di conformità più elevato a seguito della distribuzione della conformità del pool e se le navi che presentavano un'eccedenza di conformità calcolata conformemente all', paragrafo 4, non presentano un disavanzo di conformità a seguito della distribuzione della conformità del pool. 5.   Una nave non è inclusa in un pool se non rispetta l'obbligo di cui all'. 6.   Se il saldo totale di conformità del pool comporta un'eccedenza di conformità per una singola nave, si applica l', paragrafo 1. 7.   L', paragrafo 2, non si applica alle navi che partecipano al pool. 8.   Entro il 30 aprile del periodo di verifica, il verificatore selezionato registra nella banca dati FuelEU la composizione definitiva del pool e la distribuzione del saldo totale di conformità del pool a ogni singola nave.
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