Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 13 set 2023
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, che effettuano tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali, indipendentemente dalla loro bandiera, per quanto riguarda: a) l'energia utilizzata durante la sosta in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; b) la totalità dell'energia utilizzata per le tratte da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro a un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) in deroga alla lettera b), la metà dell'energia utilizzata per le tratte in arrivo o in partenza da un porto di scalo situato in una regione ultraperiferica sotto la giurisdizione di uno Stato membro; e d) la metà dell'energia utilizzata per le tratte in arrivo o in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, se il porto di scalo precedente o successivo è sotto la giurisdizione di un paese terzo. 2.   Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco dei porti di trasbordo di container limitrofi. La Commissione aggiorna tale elenco successivamente ogni due anni entro il 31 dicembre. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma elencano un porto come porto di trasbordo di container limitrofo se la quota di trasbordo di container, misurata in unità equivalenti a 20 piedi, supera il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l'ultimo periodo di 12 mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti e se tale porto è situato al di fuori dell'Unione, ma a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Ai fini di tali atti di esecuzione, i container sono considerati trasbordati quando sono scaricati da una nave a un porto al solo scopo di essere caricati su un'altra nave. L'elenco dei porti di trasbordo di container limitrofi stabilito dalla Commissione non comprende i porti situati in un paese terzo che applica effettivamente misure equivalenti al presente regolamento. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3. 3.   Gli Stati membri possono esentare rotte e porti specifici dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda l'energia usata sulle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera tra un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto di scalo sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro situato in un'isola con meno di 200 000 residenti permanenti, e per quanto riguarda l'energia usata durante la sosta in un porto di scalo di tale isola. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 4.   Gli Stati membri possono esentare rotte e porti specifici dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), per quanto riguarda l'energia usata dalle navi sulle tratte tra un porto di scalo situato in una regione ultraperiferica e un altro porto di scalo situato in una regione ultraperiferica, e per quanto riguarda l'energia usata durante la sosta nei porti di scalo di tali regioni ultraperiferiche. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 5.   Gli Stati membri che non condividono una frontiera terrestre con alcun altro Stato membro possono esentare dall'applicazione del paragrafo 1 le navi passeggeri che effettuano tratte transnazionali nell'ambito di obblighi di servizio pubblico o di contratti di servizio pubblico verso i porti di scalo di altri Stati membri. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029.Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 6.   Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del paragrafo 1 le navi passeggeri che forniscono servizi di trasporto marittimo ai sensi del regolamento (CEE) n. 3577/92 nell'ambito di obblighi di servizio pubblico o di contratti di servizio pubblico che operano prima del 12 ottobre 2023, per rotte specifiche tra i loro porti di scalo continentali e i porti di scalo sotto la loro giurisdizione situati su un'isola o nelle città di Ceuta e Melilla. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le città di Ceuta e Melilla sono considerate porti di scalo situati su un'isola. 7.   Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, i pescherecci, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica o le navi di proprietà o gestite da uno Stato e usate solo per scopi non commerciali.
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