Art. 19

Banca dati FuelEU e comunicazioni

In vigore dal 13 set 2023
Banca dati FuelEU e comunicazioni 1.   La Commissione sviluppa e aggiorna una banca dati elettronica, di cui assicura anche il funzionamento, ai fini del monitoraggio della conformità al presente regolamento («banca dati FuelEU»). La banca dati FuelEU è utilizzata per registrare le azioni connesse alle attività di verifica, il saldo di conformità delle navi, compreso l'uso dei meccanismi di flessibilità di cui agli , l'applicazione delle eccezioni stabilite all', paragrafo 5, le azioni relative al pagamento delle sanzioni FuelEU imposte a norma dell' e il rilascio del documento di conformità FuelEU. È accessibile alle società, ai verificatori, alle autorità competenti e a qualsiasi soggetto debitamente autorizzato, agli organismi nazionali di accreditamento, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e alla Commissione, con adeguati diritti di accesso e funzionalità corrispondenti alle rispettive responsabilità per l'attuazione del presente regolamento. 2.   Tutti gli elementi registrati o modificati nella banca dati FuelEU sono notificati ai soggetti cui sono accessibili. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative ai diritti di accesso e le specifiche funzionali e tecniche, comprese le regole di notifica e il filtraggio, della banca dati FuelEU. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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