Art. 13

Procedure di verifica

In vigore dal 13 set 2023
Procedure di verifica 1.   Il verificatore individua i potenziali rischi legati al processo di monitoraggio e comunicazione, confrontando quantità, tipo e fattore di emissione dell'energia usata a bordo dalle navi che sono stati comunicati con i dati stimati sulla base dei dati di localizzazione e delle caratteristiche delle navi come la potenza del motore installato. Qualora si riscontrino divergenze significative, il verificatore effettua ulteriori analisi. 2.   Il verificatore individua i potenziali rischi connessi alle diverse fasi di calcolo, rivedendo tutte le fonti di dati e le metodologie impiegate dalla società interessata. 3.   Il verificatore tiene in considerazione tutti i metodi efficaci di controllo dei rischi applicati dalla società interessata per ridurre i livelli di incertezza associati all'accuratezza specifica dei metodi di monitoraggio utilizzati. 4.   Su richiesta del verificatore, la società interessata fornisce tutte le informazioni aggiuntive che gli consentano di svolgere le sue attività di verifica. Se necessario per determinare l'affidabilità, la credibilità, l'accuratezza e la completezza dei dati e delle informazioni comunicati, il verificatore effettua controlli durante il processo di verifica. In caso di dubbi, il verificatore può effettuare visite in loco nei locali della società o a bordo della nave. La società consente al verificatore di accedere ai locali della società o alla nave al fine di agevolare le attività di verifica. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di specificare ulteriormente le norme per le attività di verifica di cui al presente regolamento, almeno per quanto riguarda gli elementi seguenti: competenze dei verificatori; documenti che le società devono fornire ai verificatori; valutazione della conformità del piano di monitoraggio e del piano di monitoraggio modificato; valutazione dei rischi, controlli compresi, da effettuare a cura dei verificatori; verifica della relazione FuelEU di cui all', paragrafo 3; livello di rilevanza; ragionevoli garanzie dei verificatori; inesattezze e non conformità; contenuto della relazione di verifica; raccomandazioni di miglioramenti; visite in loco; comunicazione tra società, verificatori, autorità competenti e Commissione. Le norme specificate in tali atti di esecuzione si basano sui principi di verifica di cui agli e al presente articolo e sulle pertinenti norme internazionalmente riconosciute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1805:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo