Art. 12
Obblighi e principi generali applicabili ai verificatori
In vigore dal 13 set 2023
Obblighi e principi generali applicabili ai verificatori
1. Il verificatore è indipendente dalla società o dall'operatore navale e svolge le attività previste dal presente regolamento nel pubblico interesse. A tal fine, e onde evitare potenziali conflitti di interesse, né il verificatore né qualsiasi parte di un soggetto giuridico cui appartiene è una società, un operatore navale o il proprietario di una società. Inoltre, il verificatore non è di proprietà di una società, di un operatore navale o del proprietario di una società né intrattiene con una società rapporti tali da compromettere la sua indipendenza e imparzialità.
2. Il verificatore valuta l'affidabilità, la credibilità, l'accuratezza e la completezza dei dati e delle informazioni relativi alla quantità, al tipo e al fattore di emissione dell'energia usata a bordo dalle navi, in particolare:
a)
l'attribuzione del consumo di combustibile e l'uso di fonti di energia sostitutive nelle tratte e all'ormeggio;
b)
i dati comunicati relativi al consumo di combustibile e le misurazioni e i calcoli connessi;
c)
la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;
d)
l'uso di OPS o l'applicazione di una delle eccezioni registrate nella banca dati FuelEU conformemente all', paragrafo 9, lettera a);
e)
i dati richiesti a norma dell', paragrafo 3.
3. La valutazione di cui al paragrafo 2 si basa sulle seguenti considerazioni:
a)
se i dati comunicati sono coerenti in relazione ai dati stimati che sono basati sui dati di localizzazione e le caratteristiche delle navi come la potenza del motore installato;
b)
se i dati presentati sono privi di incongruenze, in particolare quando si confronta il volume complessivo di combustibile acquistato annualmente da ciascuna nave con il consumo di combustibile aggregato durante le tratte;
c)
se la raccolta dei dati è stata effettuata in conformità delle norme applicabili; e
d)
se i registri pertinenti della nave sono completi e coerenti.
Storico versioni
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