Art. 12

Obblighi e principi generali applicabili ai verificatori

In vigore dal 13 set 2023
Obblighi e principi generali applicabili ai verificatori 1.   Il verificatore è indipendente dalla società o dall'operatore navale e svolge le attività previste dal presente regolamento nel pubblico interesse. A tal fine, e onde evitare potenziali conflitti di interesse, né il verificatore né qualsiasi parte di un soggetto giuridico cui appartiene è una società, un operatore navale o il proprietario di una società. Inoltre, il verificatore non è di proprietà di una società, di un operatore navale o del proprietario di una società né intrattiene con una società rapporti tali da compromettere la sua indipendenza e imparzialità. 2.   Il verificatore valuta l'affidabilità, la credibilità, l'accuratezza e la completezza dei dati e delle informazioni relativi alla quantità, al tipo e al fattore di emissione dell'energia usata a bordo dalle navi, in particolare: a) l'attribuzione del consumo di combustibile e l'uso di fonti di energia sostitutive nelle tratte e all'ormeggio; b) i dati comunicati relativi al consumo di combustibile e le misurazioni e i calcoli connessi; c) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione; d) l'uso di OPS o l'applicazione di una delle eccezioni registrate nella banca dati FuelEU conformemente all', paragrafo 9, lettera a); e) i dati richiesti a norma dell', paragrafo 3. 3.   La valutazione di cui al paragrafo 2 si basa sulle seguenti considerazioni: a) se i dati comunicati sono coerenti in relazione ai dati stimati che sono basati sui dati di localizzazione e le caratteristiche delle navi come la potenza del motore installato; b) se i dati presentati sono privi di incongruenze, in particolare quando si confronta il volume complessivo di combustibile acquistato annualmente da ciascuna nave con il consumo di combustibile aggregato durante le tratte; c) se la raccolta dei dati è stata effettuata in conformità delle norme applicabili; e d) se i registri pertinenti della nave sono completi e coerenti.
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