Art. 11
Valutazione del piano di monitoraggio e del piano di monitoraggio modificato
In vigore dal 13 set 2023
Valutazione del piano di monitoraggio e del piano di monitoraggio modificato
1. Per ciascuna nave e in caso di cambiamento di verificatore, quest'ultimo valuta la conformità del piano di monitoraggio ai requisiti stabiliti agli . Se la valutazione del verificatore individua delle non conformità a tali requisiti, la società interessata rivede di conseguenza, senza indebito ritardo, il proprio piano di monitoraggio e presenta il piano rivisto al verificatore per la valutazione finale prima che il periodo di riferimento abbia inizio. La società interessata concorda con il verificatore il periodo di tempo necessario per apportare tali revisioni. Tale periodo, in ogni caso, non va oltre l'inizio del periodo di riferimento.
2. Le modifiche del piano di monitoraggio a norma dell', paragrafo 2, lettere b), c) e d), sono soggette a valutazione da parte del verificatore. A seguito di tale valutazione, il verificatore notifica alla società interessata se tali modifiche sono conformi ai requisiti stabiliti agli .
3. Una volta che il piano di monitoraggio e il piano di monitoraggio modificato sono stati valutati in modo soddisfacente, il verificatore li registra nella banca dati FuelEU. Il piano di monitoraggio e il piano di monitoraggio modificato sono accessibili allo Stato di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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