Art. 21

Specifiche tecniche comuni

In vigore dal 13 set 2023
Specifiche tecniche comuni 1.   Si applicano le specifiche tecniche comuni di cui all’allegato II. 2.   Conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee che stabiliscano specifiche tecniche per i settori di cui all’allegato II del presente regolamento per i quali la Commissione non abbia adottato specifiche tecniche comuni. 3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di: a) modificare l’allegato II introducendo specifiche tecniche per i settori elencati in tale allegato per consentire la piena interoperabilità tecnica delle infrastrutture di ricarica e di rifornimento relativamente ai collegamenti fisici, allo scambio di comunicazioni e all’accesso a tali settori per le persone a mobilità ridotta; e b) senza indebito ritardo e al più tardi 12 mesi dopo l’adozione delle norme pertinenti, modificare l’allegato II aggiornando i riferimenti alle norme di cui alle specifiche tecniche figuranti in tale allegato. 4.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 3 che debbano applicarsi alle infrastrutture esistenti si basano su un’analisi costi-benefici da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio insieme a tali atti delegati. 5.   Se le norme europee che definiscono le specifiche tecniche di un combustibile sono elaborate dopo l’adozione da parte della Commissione di un atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 4, secondo comma, e includono disposizioni che prescrivono che l’etichettatura indichi la conformità alle norme interessate e faccia riferimento a una rappresentazione grafica, anche in forma di sistema cromatico di codifica, le modifiche dell’allegato II adottate mediante gli atti delegati di cui al paragrafo 3 del presente articolo includono un’indicazione di quali di tali norme o atti di esecuzione debbano applicarsi e, se del caso, abrogano i pertinenti atti di esecuzione. 6.   Le modifiche dell’allegato II adottate mediante gli atti delegati di cui al paragrafo 3 includono periodi transitori ragionevoli per le specifiche tecniche che tali atti delegati introducono o modificano, durante i quali le specifiche tecniche non sono vincolanti per l’infrastruttura in questione.
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