Art. 17

Riesame dei quadri strategici nazionali e delle relazioni nazionali sullo stato dei lavori

In vigore dal 13 set 2023
Riesame dei quadri strategici nazionali e delle relazioni nazionali sullo stato dei lavori 1.   Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione valuta i quadri strategici nazionali notificati dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 11, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione di tali quadri strategici nazionali e della loro coerenza a livello di Unione, comprensiva di una prima valutazione del livello di conseguimento previsto degli obiettivi nazionali di cui all’, paragrafo 2. 2.   La Commissione valuta le relazioni nazionali sullo stato dei lavori presentate dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1, e, se del caso, rivolge agli Stati membri raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi e l’adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. 3.   Entro sei mesi dal ricevimento delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il modo in cui intende attuarle. Se lo Stato membro interessato decide di non attuare le raccomandazioni o una parte sostanziale delle stesse, ne comunica le motivazioni alla Commissione. 4.   Dopo la presentazione, da parte dello Stato membro, della notifica o delle motivazioni di cui al paragrafo 3, lo Stato membro interessato illustra nella sua successiva relazione nazionale sullo stato dei lavori il modo in cui ha attuato le raccomandazioni. 5.   Un anno dopo la presentazione delle relazioni nazionali sullo stato dei lavori da parte degli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione di tali relazioni. Tale valutazione esamina gli aspetti seguenti: a) i progressi compiuti dagli Stati membri per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di cui all’, paragrafo 2, comprese le risposte degli Stati membri alle raccomandazioni della Commissione a norma del paragrafo 2 del presente articolo; b) la coerenza dello sviluppo di tecnologie di combustibili alternativi a livello di Unione. 6.   Sulla base dei quadri strategici nazionali definitivi di cui all’, paragrafo 11, le relazioni nazionali sullo stato dei lavori di cui all’, paragrafo 1, e le relazioni di cui all’, paragrafo 1, la Commissione rende pubbliche e aggiorna periodicamente le informazioni sugli obiettivi nazionali trasmesse da ciascuno Stato membro per quanto riguarda: a) il numero di punti di ricarica e di stazioni di ricarica accessibili al pubblico, distinguendo tra punti di ricarica per i veicoli leggeri e punti di ricarica e stazioni di ricarica per i veicoli pesanti, conformemente alla classificazione di cui all’allegato III; b) il numero di punti di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico; c) l’infrastruttura per la fornitura di energia elettrica da terra nei porti marittimi e nei porti di navigazione interna della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T; d) l’infrastruttura per la fornitura di energia elettrica agli aeromobili in stazionamento negli aeroporti della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T; e) il numero di punti di rifornimento di metano liquefatto presso i porti marittimi e i porti di navigazione interna della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T; f) il numero di punti di rifornimento di metano liquefatto accessibili al pubblico per i veicoli a motore; g) il numero di punti di rifornimento di GNC accessibili al pubblico per i veicoli a motore; h) i punti di ricarica e di rifornimento per altri combustibili alternativi nei porti marittimi e nei porti di navigazione interna della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T; i) i punti di ricarica e di rifornimento per altri combustibili alternativi presso gli aeroporti della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T; j) i punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi per il trasporto ferroviario.
Storico versioni

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