Art. 14
Quadri strategici nazionali
In vigore dal 13 set 2023
Quadri strategici nazionali
1. Entro il 31 dicembre 2024, ciascuno Stato membro elabora e trasmette alla Commissione un progetto di quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura.
2. Il quadro strategico nazionale comprende quanto meno gli elementi seguenti:
a)
una valutazione dello stato attuale e degli sviluppi futuri del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi nel settore dei trasporti e dello sviluppo di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, considerando l’accesso intermodale a tale infrastruttura e, se del caso, la continuità transfrontaliera e lo sviluppo di infrastrutture per i combustibili alternativi nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche;
b)
gli obiettivi nazionali a norma degli per i quali il presente regolamento stabilisce l’obbligatorietà;
c)
le politiche e le misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi obbligatori di cui alla lettera b);
d)
misure, programmate o adottate, volte a promuovere la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi per i parchi veicoli vincolati, in particolare per le stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento di idrogeno per i servizi di trasporto pubblico e le stazioni di ricarica elettrica per le auto condivise;
e)
misure, programmate o adottate, volte a incoraggiare e agevolare l’installazione di stazioni di ricarica per i veicoli leggeri e pesanti in luoghi privati non accessibili al pubblico;
f)
misure, programmate o adottate, volte a promuovere un’infrastruttura per i combustibili alternativi nei nodi urbani, in particolare per quanto riguarda i punti di ricarica accessibili al pubblico;
g)
misure, programmate o adottate, volte a promuovere un numero sufficiente di punti di ricarica di potenza elevata accessibili al pubblico;
h)
le misure, programmate o adottate, necessarie affinché la realizzazione e il funzionamento dei punti di ricarica, considerando anche la distribuzione geografica dei punti di ricarica bidirezionali, contribuiscano alla flessibilità del sistema energetico e alla penetrazione dell’energia elettrica rinnovabile nel sistema elettrico;
i)
misure volte a garantire che i punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico siano accessibili agli anziani, alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità conformemente alle prescrizioni sull’accessibilità della direttiva (UE) 2019/882;
j)
misure, programmate o adottate, volte a eliminare eventuali ostacoli per la pianificazione, la concessione di autorizzazioni, gli appalti e il funzionamento per quanto riguarda le infrastrutture per i combustibili alternativi;
k)
una panoramica della situazione, delle prospettive e delle misure programmate per quanto riguarda la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nei porti marittimi diversa da quella per il metano liquefatto e la fornitura di energia elettrica da terra per l’uso da parte di navi adibite alla navigazione marittima, ad esempio per l’idrogeno, l’ammoniaca, il metanolo e l’energia elettrica;
l)
una panoramica della situazione, delle prospettive e delle misure programmate per quanto riguarda la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi comprendente obiettivi, tappe fondamentali e i finanziamenti necessari per i treni a idrogeno o a batteria sulle tratte ferroviarie TEN-T che non possono essere elettrificate;
m)
una panoramica della situazione, delle prospettive e delle misure programmate per quanto riguarda la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi negli aeroporti diversa da quella per la fornitura di energia elettrica agli aeromobili in stazionamento, ad esempio per la ricarica elettrica e il rifornimento di idrogeno per gli aeromobili;
n)
una panoramica della situazione, delle prospettive e delle misure programmate per quanto riguarda la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nella navigazione interna, ad esempio per l’energia elettrica e l’idrogeno.
3. Il quadro strategico nazionale può comprendere gli elementi seguenti:
a)
una panoramica della situazione, delle prospettive e delle misure programmate per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nei porti marittimi, ad esempio per l’energia elettrica e l’idrogeno, per i servizi portuali quali definiti nel regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (31);
b)
obiettivi e misure nazionali volti a promuovere un’infrastruttura per i combustibili alternativi lungo le reti stradali non incluse nella rete centrale TEN-T o nella rete globale TEN-T, in particolare per quanto riguarda i punti di ricarica accessibili al pubblico;
c)
misure volte a garantire l’accessibilità dell’infrastruttura di ricarica e di rifornimento in tutto il territorio dello Stato membro, prestando particolare attenzione alle zone rurali per assicurare la loro accessibilità e la coesione territoriale;
d)
misure volte a garantire che la densità dell’infrastruttura per i combustibili alternativi accessibile al pubblico disponibile a livello nazionale tenga conto della densità demografica;
e)
gli obiettivi nazionali per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi in relazione alle lettere a), b), c), e d) per i quali il presente regolamento non stabilisce l’obbligatorietà.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i quadri strategici nazionali tengano conto delle esigenze dei differenti modi di trasporto esistenti sul loro territorio.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i quadri strategici nazionali tengano conto, se del caso, degli interessi delle autorità regionali e locali, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica e di rifornimento per i trasporti pubblici, nonché di quelli dei portatori di interessi.
6. Se necessario, gli Stati membri cooperano tra di loro, mediante consultazioni o quadri strategici comuni, per garantire che le misure necessarie per conseguire gli obiettivi del presente regolamento siano coerenti e coordinate. In particolare, gli Stati membri cooperano nell’elaborazione di strategie per utilizzare i combustibili alternativi e realizzare una corrispondente infrastruttura per il trasporto per vie navigabili. La Commissione assiste gli Stati membri nel processo di cooperazione.
7. Le misure di sostegno all’infrastruttura per i combustibili alternativi sono conformi alle pertinenti norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.
8. Ciascuno Stato membro mette a disposizione del pubblico il proprio progetto di quadro strategico nazionale e provvede affinché al pubblico siano offerte tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione all’elaborazione del progetto di quadro strategico nazionale.
9. La Commissione valuta i progetti di quadri strategici nazionali e può formulare raccomandazioni agli Stati membri. Tali raccomandazioni sono formulate al massimo entro sei mesi dalla presentazione dei progetti di quadri strategici nazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Esse possono riguardare in particolare:
a)
il livello di ambizione degli obiettivi volti ad adempiere gli obblighi stabiliti agli ;
b)
le politiche e le misure relative agli obiettivi nazionali.
10. Nel proprio quadro strategico nazionale definitivo, ciascuno Stato membro tiene in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione. Gli Stati membri che non danno seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole di essa forniscono alla Commissione una spiegazione scritta.
11. Entro il 31 dicembre 2025, ciascuno Stato membro redige il proprio quadro politico nazionale definitivo in una forma facilmente leggibile e comprensibile e lo notifica alla Commissione. Tali quadri strategici nazionali definitivi sono resi pubblici dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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