Art. 7

Consorzi europei per l’infrastruttura dei chip

In vigore dal 13 set 2023
Consorzi europei per l’infrastruttura dei chip 1.   Ai fini dell’attuazione delle azioni finanziate nel quadro dell’iniziativa, può essere costituito un soggetto giuridico sotto forma di un consorzio europeo per l’infrastruttura dei chip (European Chips Infrastructure Consortium – ECIC) in conformità del presente articolo. È possibile costituire più di un ECIC. 2.   Un ECIC: a) è dotato di personalità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 5; b) in ciascuno Stato membro interessato ha la piena capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dal diritto nazionale di tale Stato membro e in particolare, la capacità di acquisire, possedere e alienare beni mobili, beni immobili e diritti di PI, stipulare contratti e stare in giudizio; c) ha una sede legale unica ubicata nel territorio di uno Stato membro; d) è costituito da almeno tre membri («membri fondatori»), segnatamente Stati membri, o soggetti giuridici pubblici o privati di almeno tre Stati membri, o una combinazione degli stessi, al fine di conseguire un’ampia rappresentanza in tutta l’Unione; e) garantisce che, a seguito dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 che costituisce l’ECIC, altri Stati membri possano aderirvi in qualsiasi momento in qualità di membri, che altri soggetti giuridici pubblici o privati possano aderirvi in qualsiasi momento in qualità di membri a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto dell’ECIC e che gli Stati membri che non forniscono contributi finanziari o non finanziari possano aderirvi in qualità di osservatori senza diritto di voto, notificandolo all’ECIC; f) designa un coordinatore. 3.   Il coordinatore di un potenziale ECIC, per conto di tutti i membri fondatori, presenta alla Commissione una domanda scritta. Tale domanda contiene quanto segue: a) una domanda di costituzione dell’ECIC indirizzata alla Commissione, compreso un elenco dei membri fondatori che compongono il consorzio; b) una descrizione dei compiti principali, delle attività e delle risorse necessarie per completare le azioni stabilite nella domanda; c) il progetto di statuto dell’ECIC che include almeno gli elementi seguenti: i) la durata e la procedura di scioglimento, a norma dell’; ii) il regime di responsabilità, a norma dell’; iii) la sede legale e la denominazione dell’ECIC; iv) l’ambito dei compiti e delle attività dell’ECIC; v) la composizione, comprese le condizioni e la procedura di modifica della composizione; vi) il bilancio, comprese le modalità dei contributi finanziari e in natura dei suoi rispettivi membri; vii) la titolarità dei risultati; viii) la governance, compresi il processo decisionale e i ruoli specifici; ix) se del caso, i diritti di voto; d) una dichiarazione dello Stato membro ospitante nella quale afferma se riconosce l’ECIC quale organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, e quale organizzazione internazionale ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio a decorrere dalla sua costituzione, entro i limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni, fissati in un accordo tra i membri dell’ECIC; e) una descrizione che illustra nel dettaglio in che modo le azioni intraprese dall’ECIC contribuiscono agli obiettivi pertinenti di cui all’, compresa una panoramica del previsto impatto degli eventuali finanziamenti pubblici; f) una dichiarazione attestante che l’ECIC è tenuto a svolgere le proprie attività in conformità dei principi di una sana gestione di bilancio per l’esercizio della propria responsabilità finanziaria. 4.   La Commissione esamina le domande sulla base di tutti i criteri seguenti: a) competenze, know-how e capacità adeguati dei soggetti proposti come membri fondatori dell’ECIC in materia di semiconduttori; b) capacità di gestione, personale e risorse adeguate necessarie per adempiere al suo scopo statutario; c) i mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell’Unione; d) un’adeguata sostenibilità finanziaria corrispondente al livello dei fondi dell’Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire e dimostrata, se del caso, mediante documenti contabili ed estratti conto bancari; e) i contributi dei membri dell’ECIC che sarebbero messi a disposizione dell’ECIC, con le relative modalità; f) l’apertura dell’ECIC a nuovi membri; g) la capacità dell’ECIC di assicurare la copertura delle esigenze della catena del valore dei semiconduttori dell’Unione, comprese le start-up e le PMI; h) il contributo dell’azione che si propone di attuare ai pertinenti obiettivi di cui all’, in particolare il suo contributo a garantire la competitività a lungo termine del settore dei semiconduttori dell’Unione. 5.   La Commissione adotta un atto di esecuzione sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4 riconoscendo il richiedente come un ECIC o respingendo la domanda. La Commissione ne dà di conseguenza notifica ai membri fondatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 6.   L’atto di esecuzione che costituisce l’ECIC è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 7.   Le modifiche dello statuto dell’ECIC sono conformi e contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento. L’ECIC notifica tali modifiche alla Commissione entro dieci giorni dalla loro adozione. Le notifiche contengono gli elementi seguenti: a) il testo delle modifiche proposte o, se del caso, adottate, compresa la data di entrata in vigore; e b) la versione modificata consolidata dello statuto dell’ECIC. La Commissione può opporsi a tali modifiche entro 60 giorni dalla ricezione di tale notifica, indicando le ragioni per cui le modifiche non soddisfano i requisiti del presente regolamento. Le modifiche acquistano efficacia dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, dopo che la Commissione ha rinunciato al suo diritto di opporsi o dopo che la Commissione ha ritirato la sua obiezione. 8.   L’ECIC elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica delle proprie attività e una scheda finanziaria. La relazione annuale di attività comprende una valutazione dell’impatto ambientale e sociale delle azioni finanziate ed è trasmessa alla Commissione e resa pubblica. La Commissione può formulare raccomandazioni sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività. La Commissione trasmette senza indebito ritardo le relazioni annuali di attività degli ECIC al Parlamento europeo e al consiglio europeo dei semiconduttori. 9.   Qualora ritenga che l’ECIC abbia rifiutato di accettare un nuovo membro nel consorzio senza fornire motivazioni sufficienti per tale rifiuto sulla base delle condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto, uno Stato membro può sottoporre la questione all’attenzione del comitato delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Chip». Il comitato delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Chip», se necessario, raccomanda che l’ECIC adotti misure correttive, come una modifica dello statuto, conformemente all’articolo 137, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2085.
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