Art. 40

Valutazione e riesame

In vigore dal 13 set 2023
Valutazione e riesame 1.   Entro il 20 settembre 2026 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. Tale relazione è resa pubblica. 2.   Ai fini della valutazione e del riesame del presente regolamento, il consiglio europeo dei semiconduttori, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniscono informazioni alla Commissione su sua richiesta. 3.   Nello svolgere la valutazione e il riesame, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del consiglio europeo dei semiconduttori, del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.
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