Art. 36

Diritto di essere ascoltati per l’imposizione di sanzioni

In vigore dal 13 set 2023
Diritto di essere ascoltati per l’imposizione di sanzioni 1.   Prima di adottare una decisione a norma dell’, la Commissione dà all’impresa interessata la possibilità di essere ascoltata in merito: a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; b) alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a). 2.   Le imprese interessate possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione di cui al paragrafo 1, lettera a), entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni. 3.   La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali le imprese interessate sono state poste in condizione di esprimersi. 4.   I diritti di difesa dell’impresa interessata sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L’impresa interessata ha diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l’utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l’esistenza di un’infrazione.
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