Art. 35

Termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni

In vigore dal 13 set 2023
Termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni 1.   Il potere della Commissione di procedere all’esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell’ è soggetto a un termine di prescrizione di tre anni. 2.   Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva. 3.   Il termine di prescrizione per l’esecuzione delle ammende e penalità di mora è interrotto: a) dalla notifica di una decisione che modifica l’importo iniziale dell’ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell’esecuzione forzata dell’ammenda o della penalità di mora. 4.   Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 5.   Il termine di prescrizione per l’esecuzione delle ammende e delle penalità di mora è sospeso: a) durante il periodo concesso per il pagamento; b) per tutto il periodo nel quale l’esecuzione forzata è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia.
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