Art. 34
Termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni
In vigore dal 13 set 2023
Termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni
1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù dell’ sono soggetti ai termini di prescrizione seguenti:
a)
due anni in caso di violazione delle disposizioni relative alle richieste di informazioni a norma dell’;
b)
due anni in caso di violazione delle disposizioni relative all’obbligo di informazione a norma dell’, paragrafo 7, e dell’, paragrafo 3;
c)
tre anni in caso di violazione delle disposizioni relative all’obbligo di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell’.
2. I termini di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorrono dal giorno in cui è stata commessa la violazione. In caso di violazioni continuate o ripetute, i termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui è commessa l’ultima infrazione.
3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire il rispetto del presente regolamento interrompe il termine di prescrizione.
4. L’interruzione della prescrizione si applica a tutte le parti ritenute responsabili di aver partecipato alla violazione.
5. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione, senza che la Commissione abbia imposto un’ammenda o una penalità di mora. Tale termine è prorogato del periodo durante il quale la prescrizione è sospesa in quanto la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia.
Storico versioni
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