Art. 31

Designazione delle autorità nazionali competenti e dei punti di contatto unici

In vigore dal 13 set 2023
Designazione delle autorità nazionali competenti e dei punti di contatto unici 1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali competenti al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione del presente regolamento a livello nazionale. 2.   Qualora designi più di un’autorità nazionale competente, lo Stato membro definisce chiaramente le rispettive responsabilità delle autorità interessate e ne garantisce la cooperazione efficace ed efficiente per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento, anche per quanto riguarda la designazione e le attività del punto di contatto unico nazionale di cui al paragrafo 3. 3.   Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico nazionale incaricato di esercitare una funzione di collegamento al fine di garantire la cooperazione transfrontaliera con le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri, con la Commissione e con il consiglio europeo dei semiconduttori («punto di contatto unico»). Se uno Stato membro designa soltanto un’autorità competente, quest’ultima è anche il punto di contatto unico. 4.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la designazione dell’autorità nazionale competente o di più di un’autorità nazionale competente, e del punto di contatto unico nazionale, compresi i compiti e le responsabilità precisi di cui al presente regolamento, le loro informazioni di contatto e ogni eventuale successiva modifica. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, compreso il punto di contatto unico designato, esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo e affinché siano loro conferiti i poteri e fornite le risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati a norma del presente regolamento. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, ove opportuno e in conformità del diritto dell’Unione e nazionale, consultino e cooperino con altre autorità nazionali pertinenti nonché con le pertinenti parti interessate. La Commissione agevola lo scambio di esperienze tra autorità nazionali competenti.
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