Art. 28
Istituzione e compiti del consiglio europeo dei semiconduttori
In vigore dal 13 set 2023
Istituzione e compiti del consiglio europeo dei semiconduttori
1. È istituito il consiglio europeo dei semiconduttori.
2. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornisce alla Commissione consulenza, assistenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento, in particolare:
a)
fornendo consulenza sull’iniziativa al comitato delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Chip»;
b)
fornendo consulenza alla Commissione nella valutazione delle domande relative agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE;
c)
scambiando opinioni con la Commissione sulle modalità migliori per garantire, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale, una protezione e un’applicazione efficaci dei diritti di PI, delle informazioni riservate e dei segreti commerciali, con il debito coinvolgimento dei portatori di interessi, in relazione al settore dei semiconduttori;
d)
discutendo e preparando l’individuazione di settori e tecnologie specifici che possono avere un impatto sociale o ambientale elevato, o importanza per la sicurezza, e per i quali è quindi necessaria una certificazione di prodotti verdi, affidabili e sicuri;
e)
affrontando le questioni relative alla mappatura strategica, al monitoraggio, alle segnalazioni e all’azione preventiva e alla risposta alle crisi;
f)
fornendo consulenza sugli strumenti della fase di crisi di cui agli articoli da 24 a 27;
g)
fornendo consulenza e raccomandazioni in merito all’attuazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento.
3. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornisce consulenza alla Commissione su questioni concernenti la cooperazione internazionale relativa ai semiconduttori. A tal fine, può prendere in considerazione i pareri dei portatori di interessi, compresi quelli dell’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori discute periodicamente quanto segue, e informa la Commissione dell’esito di tali discussioni:
a)
come rafforzare la cooperazione lungo la catena del valore globale dei semiconduttori tra l’Unione e i paesi terzi, tenendo conto degli accordi di cooperazione internazionale esistenti con i paesi terzi;
b)
a quali paesi terzi potrebbe essere data priorità per una cooperazione internazionale rafforzata in materia di semiconduttori, considerando:
i)
complementarità e interdipendenze lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori;
ii)
l’effetto sull’approvvigionamento di semiconduttori delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all’esportazione, degli ostacoli agli scambi, nonché dell’effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato dell’Unione da parte di soggetti stabiliti in paesi terzi sulla base di informazioni pubblicamente disponibili;
iii)
il potenziale contributo alla sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo conto della loro capacità di produzione di semiconduttori, di prodotti intermedi e di materie prime necessarie per produrre semiconduttori o prodotti intermedi;
iv)
gli accordi di cooperazione esistenti tra tale paese terzo e l’Unione.
Il presente paragrafo non pregiudica le prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi dei trattati.
4. Il consiglio europeo dei semiconduttori assicura il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, se del caso, con le pertinenti strutture di risposta e preparazione alle crisi istituite a norma del diritto dell’Unione.
Storico versioni
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