Art. 27

Acquisti comuni

In vigore dal 13 set 2023
Acquisti comuni 1.   Se la fase di crisi è attivata a norma dell’, la Commissione può, su richiesta di due o più Stati membri, agire in qualità di centrale di committenza per conto di tutti gli Stati membri disposti a partecipare (Stato membro partecipante) per i loro appalti pubblici di prodotti necessari in caso di crisi per i settori critici (acquisto comune). La partecipazione agli acquisti comuni non pregiudica altre procedure di appalto. La richiesta di acquisti comuni è motivata ed è utilizzata esclusivamente per far fronte alle perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori che hanno portato alla crisi. 2.   La Commissione valuta l’utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta, tenendo conto dei pareri del consiglio europeo dei semiconduttori. Qualora non intenda darvi seguito, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e il consiglio europeo dei semiconduttori, motivando il suo rifiuto. 3.   La Commissione elabora una proposta di accordo che deve essere firmata dagli Stati membri partecipanti. Tale accordo organizza nel dettaglio gli acquisti comuni di cui al paragrafo 1, compresi i motivi del ricorso al meccanismo di acquisto comune e le responsabilità da assumere, e stabilisce il mandato in base a cui la Commissione può agire per conto degli Stati membri partecipanti. 4.   Gli appalti di cui al presente regolamento sono eseguiti dalla Commissione conformemente alle norme per i propri appalti stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) (il regolamento finanziario). La Commissione può avere la capacità e la responsabilità, per conto di tutti gli Stati membri partecipanti, di concludere con gli operatori economici, compresi i singoli fabbricanti di prodotti di rilevanza per la crisi, accordi per l’acquisto di tali prodotti o per il finanziamento della produzione o dello sviluppo di tali prodotti in cambio di un diritto prioritario sul risultato. 5.   Se l’appalto di prodotti di rilevanza per la crisi comprende finanziamenti a titolo del bilancio dell’Unione, possono essere stabilite condizioni particolari in accordi specifici con gli operatori economici. 6.   La Commissione svolge le procedure di appalto e conclude i contratti con gli operatori economici per conto degli Stati membri partecipanti. La Commissione invita gli Stati membri partecipanti a nominare dei rappresentanti affinché partecipino alla preparazione delle procedure di appalto. La diffusione, l’utilizzo o la rivendita dei prodotti acquistati restano di competenza degli Stati membri partecipanti, conformemente all’accordo di cui al paragrafo 3. 7.   Il ricorso agli acquisti comuni a norma del presente articolo lascia impregiudicati gli altri strumenti previsti dal regolamento finanziario.
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