Art. 23
Attivazione della fase di crisi
In vigore dal 13 set 2023
Attivazione della fase di crisi
1. Si ritiene che una crisi dei semiconduttori si verifica quando:
a)
vi sono gravi perturbazioni nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori o gravi ostacoli al commercio di semiconduttori all’interno dell’Unione tali da causare carenze significative di semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime o lavorate; e
b)
tali carenze significative impediscono la fornitura, la riparazione o la manutenzione di prodotti essenziali utilizzati da settori critici nella misura in cui avrebbero gravi effetti negativi sul funzionamento dei settori critici a causa del loro impatto sulla società, sull’economia e sulla sicurezza dell’Unione.
2. Qualora venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori a norma dell’, paragrafo 2, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze della fase di crisi sull’industria dei semiconduttori e sui settori critici dell’Unione. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione può proporre al Consiglio di attivare la fase di crisi, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può attivare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata della fase di crisi è specificata nell’atto di esecuzione ed è al massimo pari a dodici mesi.
La Commissione riferisce periodicamente, e in ogni caso almeno ogni tre mesi, al consiglio europeo dei semiconduttori e al Parlamento europeo in merito allo stato della crisi.
4. Prima della scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, la Commissione valuta se sia opportuno prorogare la fase di crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili che siano ancora soddisfatte le condizioni per attivare la fase di crisi, e previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione può proporre al Consiglio di prorogare la fase di crisi.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prorogare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata della proroga è limitata e specificata nell’atto di esecuzione del Consiglio.
La Commissione può proporre di prorogare una volta o con maggior frequenza la fase di crisi qualora ciò sia debitamente giustificato.
5. Durante la fase di crisi la Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, valuta l’opportunità di una cessazione anticipata della fase di crisi. Se la valutazione lo indica, la Commissione può proporre al Consiglio di cessare la fase di crisi.
Il Consiglio può cessare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione del Consiglio.
6. Durante la fase di crisi, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio europeo dei semiconduttori, ove necessario.
Gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione, informano tempestivamente in merito alle misure nazionali adottate per quanto riguarda la catena di approvvigionamento dei semiconduttori in seno al consiglio europeo dei semiconduttori e coordinano tali misure.
7. Alla scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi o in caso di cessazione anticipata a norma del paragrafo 5 del presente articolo, le misure adottate ai sensi degli cessano di applicarsi con effetto immediato.
8. La Commissione aggiorna la mappatura e il monitoraggio delle catene del valore dei semiconduttori a norma degli tenendo conto dell’esperienza acquisita con la crisi entro sei mesi dal termine della durata della fase di crisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1781:oj#art-23