Art. 21
Operatori chiave del mercato
In vigore dal 13 set 2023
Operatori chiave del mercato
Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione conformemente all’, identificano gli operatori chiave del mercato lungo le catene di approvvigionamento di semiconduttori stabiliti nei propri territori, tenendo conto degli elementi seguenti:
a)
il numero di altre imprese dell’Unione che ricorrono al servizio o al bene fornito da un operatore del mercato;
b)
la quota di mercato detenuta a livello globale o dell’Unione dall’operatore chiave del mercato per tali servizi o beni;
c)
l’importanza di un operatore del mercato ai fini del mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento di un servizio o di un bene nell’Unione, tenendo conto della disponibilità di mezzi alternativi per la fornitura di tale servizio o bene;
d)
l’impatto che una perturbazione dell’approvvigionamento del servizio o del bene fornito dall’operatore di mercato può avere sulla catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell’Unione e sui mercati dipendenti.
Storico versioni
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