Art. 13

Impianti di produzione integrata

In vigore dal 13 set 2023
Impianti di produzione integrata 1.   Gli impianti di produzione integrata sono impianti primi nel loro genere per la fabbricazione di semiconduttori e, se del caso, compresa la progettazione, o per la produzione di apparecchiature o componenti chiave per tali apparecchiature utilizzati prevalentemente nella fabbricazione di semiconduttori nell’Unione, che possono integrare altre fasi della catena di approvvigionamento e che contribuiscono alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione e, e del caso, possono inoltre contribuire alla sicurezza delle catene di approvvigionamento globali dei semiconduttori. 2.   Al momento della presentazione della domanda in conformità dell’, paragrafo 1, un impianto di produzione integrata deve qualificarsi come impianto primo nel suo genere. 3.   Un impianto di produzione integrata soddisfa i requisiti seguenti: a) la sua creazione ha un chiaro effetto positivo, con ricadute che vanno oltre l’impresa o lo Stato membro interessato, sulla catena del valore dei semiconduttori dell’Unione nel medio-lungo periodo al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori, compresa la crescita di start-up e PMI, e di contribuire alla transizione verde e digitale dell’Unione; b) garantisce di non essere soggetto all’applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi in modo tale da compromettere la capacità dell’impresa di rispettare gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, e si impegna a informare la Commissione qualora tale obbligo sorga; c) investe nell’Unione nell’innovazione continua al fine di conseguire progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori o preparare tecnologie di prossima generazione; d) sostiene il bacino di talenti dell’Unione attraverso lo sviluppo e la diffusione di attività di formazione e specializzazione e l’aumento del bacino di forza lavoro qualificata e competente. 4.   Al fine di investire nell’innovazione continua conformemente al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, gli impianti di produzione integrata hanno accesso preferenziale alle linee pilota istituite in conformità dell’, lettera b). Tale accesso preferenziale non esclude né impedisce l’accesso effettivo a condizioni eque alle linee pilota da parte di altre imprese interessate, in particolare start-up e PMI.
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