Art. 10

Scioglimento dell’ECIC

In vigore dal 13 set 2023
Scioglimento dell’ECIC 1.   Lo statuto dell’ECIC determina la procedura da seguire per lo scioglimento di tale ECIC a seguito di una decisione dei suoi membri. 2.   Nel caso in cui l’ECIC non sia in grado di pagare i propri debiti si applicano le norme in materia di insolvenza dello Stato membro in cui l’ECIC ha la propria sede legale.
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