Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012
In vigore dal 12 set 2023
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il presente regolamento si applica anche alle autorità competenti degli Stati membri, ai fornitori di servizi di navigazione aerea, al gestore della rete, ai gestori aeroportuali e al personale di terra pertinente impegnato in operazioni degli aeromobili.»
;
2)
l’ è così modificato:
a)
è inserito il punto 19 bis) seguente:
«19 bis)
«identificazione dell’aeromobile», il gruppo di lettere, cifre o la combinazione di lettere e cifre che è identica al nominativo di chiamata dell’aeromobile usato nelle comunicazioni terra-aria (o il suo equivalente in codice) che è usato per identificare l’aeromobile nelle comunicazioni terra-terra dei servizi di traffico aereo;»;
b)
è inserito il punto 69 bis) seguente:
«69 bis)
«data stimata di sblocco», la data prevista in cui l’aeromobile inizierà a muoversi per la partenza;»;
c)
è inserito il punto 89 ter) seguente:
«89 ter)
«sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo (IFPS)», un sistema che fa parte della rete europea di gestione del traffico aereo mediante il quale viene fornito un servizio centralizzato di elaborazione e di diffusione dei piani di volo che si occupa di ricevere, convalidare e distribuire i piani di volo all’interno dello spazio aereo cui si applica il presente regolamento;»;
d)
è inserito il punto 96 bis) seguente:
«96 bis)
«gestore della rete», l’organismo incaricato di svolgere i compiti richiesti per l’esecuzione delle funzioni di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004;»;
e)
è inserito il punto 97 bis) seguente:
«97 bis)
«NOTAM», notifica distribuita tramite mezzi di telecomunicazione, contenente informazioni relative all’istituzione, alla condizione o alla modifica di strutture, servizi, procedure o pericoli aeronautici, la cui conoscenza tempestiva è essenziale per il personale coinvolto nelle operazioni di volo;»;
f)
è inserito il punto 99 bis) seguente:
«99 bis)
«originatore di un piano di volo», la persona o l’organizzazione che trasmette al sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo (IFPS) i piani di volo e i relativi messaggi di aggiornamento, in particolare i piloti, gli operatori e gli agenti che operano a loro nome e gli enti ATS;»;
g)
è inserito il punto 100 bis) seguente:
«100 bis)
«fase che precede il volo», il lasso di tempo intercorrente tra la prima presentazione di un piano di volo e la prima autorizzazione da parte del controllo del traffico aereo;»;
3)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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