Art. 4
Metodi di rispondenza
In vigore dal 12 set 2023
Metodi di rispondenza
1. L’Agenzia elabora metodi accettabili di rispondenza («AMC») che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al presente regolamento, al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di quest’ultimo.
2. Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza.
3. Le autorità competenti stabiliscono un sistema per valutare in modo coerente se i metodi alternativi di rispondenza utilizzati da esse stesse o dalle organizzazioni poste sotto la loro sorveglianza siano conformi al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.
4. Le autorità competenti informano l’Agenzia riguardo a eventuali metodi alternativi di rispondenza utilizzati dalle persone fisiche o giuridiche poste sotto la loro sorveglianza o da esse stesse per stabilire la conformità al presente regolamento.
Storico versioni
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