Art. 1

Criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra

In vigore dal 6 set 2023
Criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra 1.   Gli enti individuano quali soggetti del sistema bancario ombra: a) i soggetti che prestano i servizi bancari o svolgono le attività bancarie di cui all’ e non sono autorizzati né sottoposti a vigilanza in conformità degli atti dell’Unione elencati nell’allegato del presente regolamento; b) gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), laddove autorizzati come fondi comuni monetari a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); c) i fondi di investimento alternativi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, qualora si applichi una o più delle condizioni seguenti: i) il fondo di investimento alternativo è autorizzato come fondo comune monetario a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1131; ii) il fondo di investimento alternativo utilizza la leva finanziaria su base sostanziale come stabilito all’articolo 111, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (9); iii) il regolamento interno o l’atto costitutivo non vietano al fondo di investimento alternativo di concedere prestiti nel normale svolgimento dell’attività o di acquistare esposizioni da finanziamenti di terzi per proprio conto. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli enti non individuano quali soggetti del sistema bancario ombra i soggetti seguenti: a) gli enti finanziari le cui esposizioni sono trattate in conformità dell’articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione di uno degli atti seguenti: i) direttiva 2013/36/UE; ii) regolamento (UE) n. 648/2012; iii) direttiva 2009/138/CE; iv) regolamento (UE) n. 575/2013; c) i soggetti esentati dall’applicazione di uno degli atti seguenti: i) direttiva 2013/36/UE; ii) regolamento (UE) n. 648/2012; iii) direttiva 2009/138/CE; iv) regolamento (UE) n. 575/2013; d) i soggetti che fanno parte di un gruppo non finanziario la cui attività principale consiste nello svolgere attività di intermediazione creditizia per l’impresa madre o per le proprie filiazioni ovvero per altre filiazioni dell’impresa madre; e) i soggetti inclusi nella vigilanza di un ente su base consolidata; f) i soggetti stabiliti in un paese terzo che soddisfano uno o più dei criteri seguenti: i) il soggetto è stato autorizzato ed è sottoposto alla vigilanza di un’autorità di vigilanza di un paese terzo conformemente ai principi fondamentali di Basilea per un’efficace vigilanza bancaria; ii) il regime regolamentare del paese terzo in base al quale il soggetto è stato autorizzato ed è sottoposto a vigilanza è stato riconosciuto equivalente a quello applicato nell’Unione per siffatti soggetti conformemente alle disposizioni in materia di equivalenza dell’applicabile atto giuridico dell’Unione di cui all’allegato; iii) il soggetto è incluso nella vigilanza su base consolidata di un ente che è stato autorizzato ed è sottoposto alla vigilanza di un’autorità di vigilanza di un paese terzo che applica la regolamentazione e la vigilanza bancarie sulla base dei principi fondamentali di Basilea per un’efficace vigilanza bancaria.
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