Art. 1

In vigore dal 6 set 2023
Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028), sono ripartite tra gli Stati membri come segue. Tonniere con reti a circuizione: Spagna: 3 unità; Francia: 1 unità
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