Art. 2

In vigore dal 6 set 2023
La sostanza di cui all’ può continuare a essere immessa sul mercato e utilizzata in conformità alle norme applicabili alle materie prime per mangimi fino al 27 settembre 2030.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1699:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo