Art. 6

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare

In vigore dal 22 ago 2023
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate: a) nelle divisioni CIEM da 7d a 7 g con tramagli (GTR, GTN, GEN, GN) b) nelle divisioni CIEM da 7d a 7 g con reti da traino a divergenti (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX); c) nelle divisioni CIEM da 7a a 7 g da pescherecci con potenza massima del motore superiore a 221 kW e operanti con sfogliare (TBB) munite di bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di pannello di rilascio del benthos (benthic release panel); d) nelle divisioni CIEM da 7a a 7 g da pescherecci con potenza massima del motore di 221 kW o lunghezza massima di 24 metri, operanti con sfogliare (TBB) e costruiti per pescare entro 12 miglia nautiche dalla costa e con durate di traino medie non superiori a 90 minuti; e) nella divisione CIEM 7d con sciabiche danesi (SDN); f) nelle divisioni CIEM da 7b a 7k con sciabiche (SSC). 2.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.
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Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare (Art. 6 Regolamento (UE) 2023/2623) — Testo vigente | Portale Normativo