Art. 2
Attuazione dell’obbligo di sbarco
In vigore dal 22 ago 2023
Attuazione dell’obbligo di sbarco
Nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente nelle acque dell’Unione della divisione 5b), 6 e 7) e nelle acque sudoccidentali (sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque attorno alle Azzorre) e zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque attorno a Madera e alle isole Canarie), l’obbligo di sbarco di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale e pelagica in conformità al presente regolamento per il periodo 2024-2027.
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