Art. 3

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza

In vigore dal 22 ago 2023
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza 1.   L’esenzione dall’obbligo di sbarco a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel Mar Mediterraneo occidentale: a) alla cappasanta (Pecten jacobaeaus) catturata con draghe automatiche (HMD); b) alle vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD); c) all’occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX); d) all’astice (Homarus gammarus) catturato con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX); e) all’aragosta (Palinuridae) catturata con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX). 2.   La cappasanta (Pecten jacobeus), le vongole (Venerupis spp.), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), l’astice (Homarus gammarus) e l’aragosta (Palinuridae) catturati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati. 3.   Entro il 1o maggio 2027 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e i risultati della ricerca, di progetti e studi a sostegno dell’esenzione di cui al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio 2027.
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